| (Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi contenenti disposizioni dirette a
garantire lo svolgimento contemporaneo di consultazioni
elettorali e referendarie.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dispongono le
modifiche alla legislazione vigente necessarie per consentire
lo svolgimento in un'unica data annuale, compresa tra il 15
aprile ed il 15 giugno di ciascun anno, delle consultazioni
previste nel corso di ciascun anno solare. Tali decreti
legislativi prevedono che, in caso di scadenza ordinaria dei
relativi organi entro il medesimo anno solare, sia reso
obbligatorio lo svolgimento contemporaneo delle elezioni per
il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, del Parlamento europeo, dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto
speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prescrivono
altresì lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni di
cui al comma 2 e di eventuali referendum abrogativi,
fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 31 e seguenti
della legge 25 maggio 1970, n. 352. Essi prevedono anche, ove
possibile, una apposita disciplina per lo svolgimento
contemporaneo delle consultazioni di cui al comma 2 con i
referendum costituzionali e con i referendum
regionali e locali.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano
altresì una data unica annuale, compresa tra il 15 aprile ed
il 15 giugno di ciascun anno, nella quale unificare tutte le
consultazioni elettorali derivanti dallo scioglimento
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anticipato dei vari organi di cui al comma 2, anche
accorpandole con eventuali consultazioni elettorali previste
per il rinnovo di organi giunti alla loro scadenza ordinaria.
Con una norma specifica si prevede lo svolgimento in una data
autonoma delle eventuali elezioni anticipate per il rinnovo
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
5. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, ai fini dell'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
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