Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66500
DDL5630-0003
Progetto di legge Camera n. 5630 - testo presentato - (DDL13-5630)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5630. TESTIPDL
...C5630.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5630 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Delega al Governo). 
     1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
  decreti legislativi contenenti disposizioni dirette a
  garantire lo svolgimento contemporaneo di consultazioni
  elettorali e referendarie.
     2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 dispongono le
  modifiche alla legislazione vigente necessarie per consentire
  lo svolgimento in un'unica data annuale, compresa tra il 15
  aprile ed il 15 giugno di ciascun anno, delle consultazioni
  previste nel corso di ciascun anno solare.  Tali decreti
  legislativi prevedono che, in caso di scadenza ordinaria dei
  relativi organi entro il medesimo anno solare, sia reso
  obbligatorio lo svolgimento contemporaneo delle elezioni per
  il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
  Repubblica, del Parlamento europeo, dei consigli regionali
  delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto
  speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali.
     3.  I decreti legislativi di cui al comma 1 prescrivono
  altresì lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni di
  cui al comma 2 e di eventuali  referendum  abrogativi,
  fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 31 e seguenti
  della legge 25 maggio 1970, n. 352.  Essi prevedono anche, ove
  possibile, una apposita disciplina per lo svolgimento
  contemporaneo delle consultazioni di cui al comma 2 con i
  referendum  costituzionali e con i  referendum
  regionali e locali.
     4.  I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano
  altresì una data unica annuale, compresa tra il 15 aprile ed
  il 15 giugno di ciascun anno, nella quale unificare tutte le
  consultazioni elettorali derivanti dallo scioglimento
 
                               Pag. 4
 
  anticipato dei vari organi di cui al comma 2, anche
  accorpandole con eventuali consultazioni elettorali previste
  per il rinnovo di organi giunti alla loro scadenza ordinaria.
  Con una norma specifica si prevede lo svolgimento in una data
  autonoma delle eventuali elezioni anticipate per il rinnovo
  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
     5.  Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti
  legislativi di cui al comma 1, ai fini dell'espressione del
  parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da
  rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
 
DATA=990202 FASCID=DDL13-5630 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5630 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=563000 00 FASCIDC=13DDL5630 SORTNAV=0563000 000 00000 ZZDDLC5630 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati