| (Princìpi e criteri direttivi).
1. Nell'adozione dei decreti legislativi i cui
all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) armonizzazione, per i fini di cui ai commi 2, 3
e 4 dell'articolo 1, delle disposizioni relative alle
operazioni connesse al procedimento elettorale previsto per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, del Parlamento europeo, dei consigli regionali
delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto
speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali,
nonché per lo svolgimento dei referendum abrogativi;
b) unificazione della disciplina delle procedure
previste per la presentazione delle candidature in occasione
delle diverse consultazioni elettorali, fatte salve le
disposizioni relative all'individuazione dei requisiti ed al
numero delle firme necessarie per la presentazione delle
candidature medesime;
c) adeguamento delle norme relative alla
formazione delle liste elettorali, ai fini della
semplificazione delle procedure previste dalla legislazione
vigente;
d) individuazione di disposizioni comuni a tutte
le consultazioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, in
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materia di compilazione e distribuzione dei certificati
elettorali;
e) armonizzazione delle disposizioni in materia di
nomina dei componenti e di costituzione degli uffici
elettorali;
f) unificazione delle disposizioni relative al
numero di scrutatori previsti per le singole consultazioni
elettorali;
g) armonizzazione del sistema dei compensi dovuti
ai componenti dei seggi elettorali, con particolare riguardo
alla individuazione e determinazione delle amministrazioni che
devono sopportarne i relativi oneri;
h) unificazione della disciplina delle procedure
relative alla formazione delle schede di votazione, anche al
fine di promuovere la massima chiarezza e semplicità delle
stesse;
i) indicazione dell'ordine di scrutinio da seguire
in caso di accorpamento di più consultazioni elettorali o
referendarie;
l) determinazione dei criteri per ripartire tra le
varie amministrazioni le spese delle consultazioni elettorali,
ai sensi delle disposizioni vigenti, anche in funzione di una
ridefinizione del numero e della localizzazione delle sezioni
elettorali.
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