| (Disposizioni transitorie).
1. La scadenza dei consigli comunali e provinciali da
rinnovare nel corso del 1999 è prorogata al 15 marzo 2000, in
modo da unificare la data delle consultazioni elettorali
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previste per il rinnovo di tali organi con quella prevista per
il rinnovo dei consigli comunali e provinciali da rinnovare
nel corso del 2000, nonché con quella prevista per il rinnovo
dei consigli regionali da rinnovare nel medesimo anno.
2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e
provinciali il cui mandato scade nel corso del 2000 sono
comunque effettuate nella data di cui al comma 1, anche se la
loro scadenza è prevista in una data successiva.
3. In caso di scioglimento anticipato degli organi
comunali e provinciali, che avvenga nel corso del 1999 o nel
primo trimestre del 2000, le amministrazioni straordinarie dei
relativi enti sono prorogate fino alla data prevista per lo
svolgimento delle elezioni di cui al comma 1.
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