| Onorevoli Colleghi! - Gli usi civici, riconducibili ad
una tradizione plurisecolare, consistono nel diritto dei
cittadini di un comune o di una frazione di fruire di terreni
a destinazione agricola per pascere e abbeverare il proprio
bestiame, seminare, fare legna, eccetera, a prescindere dal
fatto che gli stessi terreni appartengano al comune o ad altro
proprietario. Proprio per questo essi sono un istituto
ritenuto da molti ormai superato in una società non più
prevalentemente agricola ed anzi altamente industrializzata
come è oggi quella italiana, anche se va loro riconosciuto il
merito di avere contribuito alla salvaguardia del nostro
territorio ed alla sua preservazione dal degrado
ambientale.
Se non si vuole pensare, quindi, ad una semplicistica
soppressione degli usi civici, occorre indubbiamente porre
rimedio con urgenza a quelle situazioni, divenute ormai
irreversibili, che si sono venute a determinare per le
profonde trasformazioni avvenute sul territorio.
Il principale punto di riferimento, a tutt'oggi, per
affrontare le problematiche inerenti il riordino degli usi
civici rimane ancora la legge 16 giugno 1927, n. 1766, che ha
ormai ampiamente dimostrato di non essere più capace di
risolvere tempestivamente ed equamente i problemi sorti dalla
profonda trasformazione della società e dalle conseguenti
trasformazioni avvenute sul territorio. In qualche caso interi
quartieri sono sorti laddove un tempo i contadini portavano al
pascolo il proprio bestiame, seminavano o raccoglievano la
legna. Eppure a tutt'oggi su quelle aree formalmente resta in
vigore l'uso civico. Da qui la necessità di una norma che
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innanzitutto acceleri e completi le procedure di sanatoria
edilizia che si trascinano infruttuosamente da anni senza
essere essere state portate a compimento o che, laddove siano
state ultimate, non prevedono il pieno possesso, da parte dei
proprietari dei fabbricati, delle aree su cui sorgono gli
stessi fabbricati.
La presente proposta di legge si propone quindi di
individuare quelle aree sulle quali è cessato di fatto l'uso
civico e non può più ragionevolmente essere ripristinato.
L'articolo 1 dispone, con effetto immediato, la
soppressione degli usi civici sulle superfici su cui sono
sorti fabbricati che siano stati sanati o per i quali sia in
corso la sanatoria, con relative aree di pertinenza, e nelle
aree edificate ed individuate come edificabili dagli strumenti
urbanistici in vigore.
L'articolo 2 indica le aree sulle quali può essere
soppresso l'uso civico e demanda al presidente della regione
territorialmente competente il compito di emanare il relativo
provvedimento.
L'articolo 3 prevede che gli usi civici non possano essere
soppressi nelle aree boschive.
L'articolo 4 affronta il problema delle occupazioni
illegittime su terre eventualmente liberate dall'uso civico e
stabilisce le condizioni perché i fondi occupati possano
essere alienati a vantaggio degli occupatori. Questi dovranno
chiedere di acquistare il terreno occupato entro novanta
giorni dalla data di soppressione degli usi civici, dovranno
dimostrare di occupare i terreni da almeno dieci anni e di
avervi apportato delle sostanziali migliorie.
Con l'articolo 5 e l'articolo 6 sono sostanzialmente
trasferite ai comuni le competenze dei commissari per la
liquidazione degli usi civici.
L'articolo 7 stabilisce che le regioni disciplineranno,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, la
materia degli usi civici.
L'articolo 8, infine, reca disposizioni sulla data di
entrata in vigore della legge.
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