| 1. Gli usi civici sono soppressi con effetto immediato:
a) sulle superfici su cui insistono i fabbricati
che hanno fruito delle sanatorie edilizie, anteriori alla data
di entrata in vigore della presente legge, anche se le stesse
sono ancora in corso di definizione;
b) sulle aree di pertinenza dei fabbricati di cui
alla lettera a), per una superficie non superiore a tre
volte quella dei fabbricati stessi;
c) sulle aree già edificate ed individuate come
aree edificabili dagli strumenti urbanistici dei comuni alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i comuni, nelle terre di proprietà degli
stessi, provvedono ad alienare, su domanda degli interessati,
le aree di cui al comma 1. Delle alienazioni è data
comunicazione al presidente della regione e al Ministro per le
politiche agricole.
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