| 1. Gli usi civici possono essere soppressi, su proposta
degli enti interessati, su quelle aree dove, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non sia stato
esercitato il diritto di promiscuo godimento da almeno dieci
anni.
2. Il provvedimento di soppressione degli usi civici è
adottato dal presidente della regione, o dall'assessore
delegato, che informa il Ministro per le politiche
agricole.
3. Le proposte di soppressione degli usi civici devono
essere inoltrate contestualmente al presidente della regione
territorialmente interessata ed al Ministero per le politiche
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agricole entro i novanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi
novanta giorni, se ne ricorrono le condizioni, è adottato il
provvedimento di cui al comma 2.
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