| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni provvedono ad accertare le
occupazioni illegittime realizzate sulle terre di uso
civico.
2. I sindaci, entro e non oltre i trenta giorni successivi
alla data di cui al comma 1, provvedono con proprie ordinanze
ad effettuare il ripristino dell'uso civico sulle aree non
legittimabili e non alienabili.
3. In caso di inadempienza dei sindaci al disposto di cui
al comma 2 il presidente della regione, o l'assessore
delegato, nomina un commissario ad acta che provvede
entro i sei mesi successivi al proprio insediamento agli
adempimenti previsti dal medesimo comma 2.
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