| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 2, secondo periodo; comma
4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale
mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola:
", 83";
b) l'articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente
alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale", nonché alle parole: ", comma 1", e numero 2);
c) l'articolo 14, primo comma, limitatamente alle
parole: "o liste di candidati", e alle parole: "o le liste
medesime nelle singole circoscrizioni"; secondo comma,
limitatamente alle parole: "le loro liste con"; terzo comma,
limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a
liste,";
d) l'articolo 16, quarto comma, primo periodo,
limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo,
limitatamente alle parole: "delle liste";
e) l'articolo 17, primo comma, limitatamente alle
parole: "e della lista dei candidati";
f) l'articolo 18, comma 1, limitatamente alle
parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1,
comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della
candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere
accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di
cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito
della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
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collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti
con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste,
questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali
in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di
collegamento con più liste, il candidato, nella stessa
dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i
contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome
sulla scheda elettorale."; comma 2, limitatamente alle parole:
", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si
collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).
Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel
collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più
liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è
effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista
avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate,
entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini
per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";
g) l'articolo 18- bis;
h) l'articolo 19;
i) l'articolo 20, primo comma, limitatamente alle
parole: "Le liste dei candidati o"; secondo comma,
limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle
parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: ";
alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata
la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di
cui all'articolo 18"; terzo comma, limitatamente alle parole:
"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e,
per le candidature nei collegi uninominali,"; quinto comma,
limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le
stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi
uninominali."; sesto comma, limitatamente alle parole: "più di
una lista di candidati né"; settimo comma, limitatamente alle
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parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la
lista o"; e ottavo comma;
l) l'articolo 21, secondo comma, limitatamente
alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché
alle parole: "e a ciascuna lista";
m) l'articolo 22, primo comma, limitatamente alle
parole: "e delle liste dei candidati"; numero 1),
limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 2),
limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 3),
limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce
al limite prescritto le liste contenenti un numero di
candidati superiore a quello stabilito al comma 2
dell'articolo 18- bis, cancellando gli ultimi nomi;";
numero 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste
i nomi"; numero 5), limitatamente alle parole: "e cancella
dalle liste i nomi"; numero 6); secondo comma, limitatamente
alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle
modificazioni da questo apportate alla lista"; terzo comma,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o
modificate";
n) l'articolo 23, primo comma, limitatamente alle
parole: "e di lista"; secondo comma, limitatamente alle
parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";
o) l'articolo 24, primo comma, numero 1),
limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2),
limitatamente alle parole:"e delle liste", nonché alle parole:
"analogamente si procede per la stampa delle schede e del
manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; numero
3), limitatamente alle parole: "di lista e"; numero 4),
limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 5),
limitatamente alle parole: "e delle liste";
p) l'articolo 25, primo comma, limitatamente alle
parole: "e all'articolo 20", nonché alle parole: "o della
lista"; quarto comma, limitatamente alle parole: "e di lista",
alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di
lista", nonché alle parole: "e delle liste";
q) l'articolo 26, primo comma, limitatamente alle
parole: "e di ogni lista di candidati";
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r) l'articolo 30, primo comma, numero 4),
limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto
contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e
numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
s) l'articolo 31, primo comma, limitatamente alle
parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali
e per la circoscrizione", alla parola: ", C", alle parole: "e
di tutte le liste", nonché alle parole: "nella
circoscrizione"; secondo comma, limitatamente alle parole:
"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle
parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco
dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi
spazi.";
t) l'articolo 40, terzo comma, limitatamente alle
parole: "e di lista";
u) l'articolo 41, primo comma, limitatamente alle
parole: "e delle liste dei candidati"; secondo comma,
limitatamente alle parole: "di liste";
v) l'articolo 42, quarto comma, limitatamente alle
parole: "e di lista"; settimo comma, limitatamente alle
parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei
candidati, nonché";
z) l'articolo 45, ottavo comma;
aa) l'articolo 48, primo comma, limitatamente alle
parole: "delle liste e" e alle parole: "o della
circoscrizione";
bb) l'articolo 53, primo comma, limitatamente alle
parole: "di lista e";
cc) l'articolo 58, primo comma, limitatamente alle
parole: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del
candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"; secondo comma, limitatamente alle parole: "per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale", nonché
alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un
solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei
candidati corrispondenti alla lista prescelta,"; e sesto
comma;
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dd) l'articolo 59, primo comma, limitatamente al
primo periodo e alle parole: "per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale";
ee) l'articolo 67, primo comma, numero 2),
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e
numero 3), limitatamente alla parola: "rispettive";
ff) l'articolo 68, comma 1, limitatamente alle
parole: "per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale"; comma 3; comma 3- bis; comma 7,
limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con
riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate
per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale.";
gg) l'articolo 71, primo comma, numero 2),
limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; e secondo
comma, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionaleu";
hh) l'articolo 72, secondo comma; terzo comma,
limitatamente alle parole: "e di lista";
ii) l'articolo 73, terzo comma, limitatamente alle
parole: "e di lista";
ll) l'articolo 74, primo comma, limitatamente alle
parole: "e delle liste"; secondo comma, limitatamente alle
parole: "alle liste o";
mm) l'articolo 75, primo comma, limitatamente alle
parole: "e delle liste";
nn) l'articolo 77, comma 1, numero 2); numero 4),
limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo
18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In
caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati
entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna
delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento"; e
numero 5);
oo) l'articolo 79, quinto comma, limitatamente
alle parole: "e delle liste dei
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candidati"; sesto comma, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati";
pp) l'articolo 81, primo comma, limitatamente alle
parole: "e di lista";
qq) l'articolo 83;
rr) l'articolo 84, comma 1, limitatamente alle
parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le
comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama
eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato
proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero
1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine
progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino
più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole:
"spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non
risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie
relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei
collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli
eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più
elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai
sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da
attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio
centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo
83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
ss) l'articolo 85;
tt) l'articolo 86, comma 4, limitatamente alle
parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; e comma
5.
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