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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66518
DDL5633-0002
Progetto di legge Camera n. 5633 - testo presentato - (DDL13-5633)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5633. TESTIPDL
...C5633.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5633 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
  rivolta a superare le problematiche che nel corso del periodo
  di vigenza della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante
  "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia", sono
  insorte e che hanno costituito un freno allo sviluppo del
  piano di recupero fisico, ambientale e socio-economico della
  città e della sua laguna.
     Nella proposta di legge conserva rilievo fondamentale la
  salvaguardia della città dalle acque alte che del resto ha
  suggerito e, per certi versi imposto, al legislatore nazionale
  di introdurre nell'ordinamento una regolamentazione speciale
  per Venezia (articolo 2).  Del resto, il fenomeno degli
  allagamenti del centro storico cittadino è sempre più
  frequente ed ha assunto proporzioni qualitative e quantitative
  intollerabili ed obiettivamente incompatibili con la sicurezza
  della città e con il suo sviluppo socio-economico.
     Dopo circa trent'anni di studi, sperimentazioni e
  progettazioni si è finalmente pervenuti ad una certezza
  incontrovertibile che è emersa dal parere dei cinque esperti
  internazionali nominati dal Governo per valutare il progetto
  del sistema di opere da realizzare alle tre bocche di porto
  redatto dal concessionario dello Stato:  Venezia può essere
  adeguatamente salvaguardata solo mediante la realizzazione
  degli interventi di regolazione delle maree.  A tale giudizio
  tecnico che esclude, peraltro, che l'opera possa presentare
  qualsiasi negatività per l'ecosistema lagunare, devono essere
  subordinate le diverse valutazioni politiche.  Non si tratta
  più, infatti, di disquisire in merito a quali opere siano da
  realizzare tra più interventi alternativi.  Infatti, è ormai
  chiarito che solo la regolazione dell'afflusso delle maree
 
                               Pag. 2
 
  mediante gli interventi alle bocche di porto assicurerà
  l'obbiettivo di legge: la salvaguardia di Venezia.
     La presente proposta di legge non si limita a confermare
  l'esigenza di provvedere alla difesa della città dalle acque
  alte ma individua altre urgenti priorità nella manutenzione
  urbana (articoli 6 e 13) e nel disinquinamento della laguna
  (articoli 5 e 16), di fatto ponendosi nell'alveo delle istanze
  emerse nel corso degli ultimi anni e del parere reso dagli
  stessi esperti internazionali.
     Ma quello che qualifica ulteriormente la proposta di legge
  è l'attenzione, che nessun provvedimento fino ad oggi ha
  riservato, agli aspetti socio-economici (articoli 8, 9, 10 e
  11).  Infatti, superando l'antica impostazione per cui il
  legislatore nazionale ha consentito di realizzare interventi
  di tipo abitativo (che di fatto non hanno garantito alcun
  effetto in termini di conservazione e di recupero della
  residenza), si sono introdotti princìpi normativi volti ad
  incentivare l'imprenditorialità ad investire nella città.  E'
  infatti convincimento, alla luce dei risultati negativi della
  vigente legislazione speciale, che i livelli residenziali
  possano essere recuperati e conservati solo attraverso la
  combinazione di due azioni: quella volta a sviluppare il
  patrimonio immobiliare adibito ad usi abitativi e quella
  rivolta allo sviluppo economico, cui potrà seguire lo sviluppo
  dell'occupazione.
  In tale quadro è stata dedicata attenzione anche al complesso
  immobiliare dell'Arsenale (articolo 7) attraverso il recupero
  del quale sarà possibile agevolare investimenti privati che
  potrebbero portare, se sostenuti da una politica di
  defiscalizzazione, prevista dalla legge, un considerevole
  aumento dei livelli occupazionali.
     Ulteriore attenzione è stata riservata al porto di Venezia
  (articolo 24) e all'esigenza di pregiudicare un'ipotesi di
  sviluppo che tenga conto della necessità di procedere al
  progressivo allontanamento del traffico petrolifero.  La
  consapevolezza di dover tenere conto della citata esigenza
  deriva non solo dall'attenzione che è riservata all'ambiente
  lagunare, ma anche dalla considerazione che vanno verificati
  strumenti di sviluppo alternativi agli attuali, atteso che gli
  occupati di Porto Marghera sono in costante diminuzione come
  del resto in tutte le aree industriali del Paese.
     Nel quadro dello sviluppo socio-economico, è stato
  previsto l'approfondimento di un sistema di trasporti, anche
  attraverso un sistema metropolitano lagunare e sub lagunare,
  che, inserendosi nell'ambito del sistema metropolitano
  ferroviario regionale, sia in grado di rendere Venezia una
  realtà integrata con il sistema economico veneto (articoli 5 e
  17).
     E' chiaro che in tale quadro particolare attenzione è
  stata riservata alle attività di recupero e risanamento delle
  aree inquinate di Porto Marghera (articoli 5 e 16).
     Tutte le amministrazioni saranno chiamate, ai sensi della
  legge, a redigere dei programmi di intervento idonei a
  rappresentare le necessità realizzative e i conseguenti
  fabbisogni finanziari, in guisa che gli impegni possano essere
  previsti sino all'ultimazione degli interventi (articoli 12,
  14, 15, 16 e 17), nonché ad opere in modo coordinato mediante
  accordi di programma per singole categorie di intervento
  caratterizzate dall'interconnessione delle attività (articolo
  20).
     Per risolvere le problematiche connesse al flusso
  finanziario la legge impegna lo Stato ad assicurare
  stanziamenti costanti annuali (articolo 28).
     Inoltre, è stato riformato il Comitato internazionale che
  presiederà all'intera azione di salvaguardia, prevedendo che
  ne facciano parte i Ministri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica (articolo 25).
     E' prevista, inoltre, l'istituzione di una segreteria
  tecnica che dovrà supportare il Comitato nella fase di
  attuazione delle attività (articolo 27).
     E' stata, altresì, rivista e aggiornata nella composizione
  e nelle funzioni, la Commissione per la salvaguardia di
  Venezia (articolo 30).
 
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