| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
rivolta a superare le problematiche che nel corso del periodo
di vigenza della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante
"Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia", sono
insorte e che hanno costituito un freno allo sviluppo del
piano di recupero fisico, ambientale e socio-economico della
città e della sua laguna.
Nella proposta di legge conserva rilievo fondamentale la
salvaguardia della città dalle acque alte che del resto ha
suggerito e, per certi versi imposto, al legislatore nazionale
di introdurre nell'ordinamento una regolamentazione speciale
per Venezia (articolo 2). Del resto, il fenomeno degli
allagamenti del centro storico cittadino è sempre più
frequente ed ha assunto proporzioni qualitative e quantitative
intollerabili ed obiettivamente incompatibili con la sicurezza
della città e con il suo sviluppo socio-economico.
Dopo circa trent'anni di studi, sperimentazioni e
progettazioni si è finalmente pervenuti ad una certezza
incontrovertibile che è emersa dal parere dei cinque esperti
internazionali nominati dal Governo per valutare il progetto
del sistema di opere da realizzare alle tre bocche di porto
redatto dal concessionario dello Stato: Venezia può essere
adeguatamente salvaguardata solo mediante la realizzazione
degli interventi di regolazione delle maree. A tale giudizio
tecnico che esclude, peraltro, che l'opera possa presentare
qualsiasi negatività per l'ecosistema lagunare, devono essere
subordinate le diverse valutazioni politiche. Non si tratta
più, infatti, di disquisire in merito a quali opere siano da
realizzare tra più interventi alternativi. Infatti, è ormai
chiarito che solo la regolazione dell'afflusso delle maree
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mediante gli interventi alle bocche di porto assicurerà
l'obbiettivo di legge: la salvaguardia di Venezia.
La presente proposta di legge non si limita a confermare
l'esigenza di provvedere alla difesa della città dalle acque
alte ma individua altre urgenti priorità nella manutenzione
urbana (articoli 6 e 13) e nel disinquinamento della laguna
(articoli 5 e 16), di fatto ponendosi nell'alveo delle istanze
emerse nel corso degli ultimi anni e del parere reso dagli
stessi esperti internazionali.
Ma quello che qualifica ulteriormente la proposta di legge
è l'attenzione, che nessun provvedimento fino ad oggi ha
riservato, agli aspetti socio-economici (articoli 8, 9, 10 e
11). Infatti, superando l'antica impostazione per cui il
legislatore nazionale ha consentito di realizzare interventi
di tipo abitativo (che di fatto non hanno garantito alcun
effetto in termini di conservazione e di recupero della
residenza), si sono introdotti princìpi normativi volti ad
incentivare l'imprenditorialità ad investire nella città. E'
infatti convincimento, alla luce dei risultati negativi della
vigente legislazione speciale, che i livelli residenziali
possano essere recuperati e conservati solo attraverso la
combinazione di due azioni: quella volta a sviluppare il
patrimonio immobiliare adibito ad usi abitativi e quella
rivolta allo sviluppo economico, cui potrà seguire lo sviluppo
dell'occupazione.
In tale quadro è stata dedicata attenzione anche al complesso
immobiliare dell'Arsenale (articolo 7) attraverso il recupero
del quale sarà possibile agevolare investimenti privati che
potrebbero portare, se sostenuti da una politica di
defiscalizzazione, prevista dalla legge, un considerevole
aumento dei livelli occupazionali.
Ulteriore attenzione è stata riservata al porto di Venezia
(articolo 24) e all'esigenza di pregiudicare un'ipotesi di
sviluppo che tenga conto della necessità di procedere al
progressivo allontanamento del traffico petrolifero. La
consapevolezza di dover tenere conto della citata esigenza
deriva non solo dall'attenzione che è riservata all'ambiente
lagunare, ma anche dalla considerazione che vanno verificati
strumenti di sviluppo alternativi agli attuali, atteso che gli
occupati di Porto Marghera sono in costante diminuzione come
del resto in tutte le aree industriali del Paese.
Nel quadro dello sviluppo socio-economico, è stato
previsto l'approfondimento di un sistema di trasporti, anche
attraverso un sistema metropolitano lagunare e sub lagunare,
che, inserendosi nell'ambito del sistema metropolitano
ferroviario regionale, sia in grado di rendere Venezia una
realtà integrata con il sistema economico veneto (articoli 5 e
17).
E' chiaro che in tale quadro particolare attenzione è
stata riservata alle attività di recupero e risanamento delle
aree inquinate di Porto Marghera (articoli 5 e 16).
Tutte le amministrazioni saranno chiamate, ai sensi della
legge, a redigere dei programmi di intervento idonei a
rappresentare le necessità realizzative e i conseguenti
fabbisogni finanziari, in guisa che gli impegni possano essere
previsti sino all'ultimazione degli interventi (articoli 12,
14, 15, 16 e 17), nonché ad opere in modo coordinato mediante
accordi di programma per singole categorie di intervento
caratterizzate dall'interconnessione delle attività (articolo
20).
Per risolvere le problematiche connesse al flusso
finanziario la legge impegna lo Stato ad assicurare
stanziamenti costanti annuali (articolo 28).
Inoltre, è stato riformato il Comitato internazionale che
presiederà all'intera azione di salvaguardia, prevedendo che
ne facciano parte i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (articolo 25).
E' prevista, inoltre, l'istituzione di una segreteria
tecnica che dovrà supportare il Comitato nella fase di
attuazione delle attività (articolo 27).
E' stata, altresì, rivista e aggiornata nella composizione
e nelle funzioni, la Commissione per la salvaguardia di
Venezia (articolo 30).
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