| 1. La salvaguardia fisica ed ambientale nonché il recupero
socio-economico della città di Venezia e della sua laguna sono
considerati problemi di preminente interesse nazionale.
2. Alla realizzazione dei programmi volti al perseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, concorrono, secondo le norme
di cui alla presente legge, lo Stato, la regione Veneto e i
comuni di Venezia e di Chioggia.
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