| 1. Al recupero del patrimonio immobiliare demaniale del
comune di Venezia provvede lo Stato.
2. Al fine di cui al comma 1 è redatto, dal Magistrato
alle acque di Venezia, sentita la soprintendenza competente
per i beni artistici e storici di Venezia, un piano
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d'interventi per la ristrutturazione ed il recupero degli
edifici pubblici di proprietà dello Stato.
3. Agli interventi da realizzare per la ristrutturazione,
il risanamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili d'interesse storico-artistico provvede
direttamente la soprintendenza competente per i beni artistici
e storici di Venezia.
4. Agli altri interventi di cui al presente articolo
provvede il Magistrato alle acque di Venezia.
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