| 1. Il patrimonio immobiliare rappresentato dagli edifici
di culto è ristrutturato, o comunque costituisce oggetto
d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché
di messa in regime di sicurezza e di prevenzione, ad opera
della diocesi patriarcato di Venezia, che deve redigere entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un apposito piano di interventi, che è
approvato dal Comitato per Venezia di cui all'articolo 25.
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