| 1. Alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia
provvede la regione Veneto.
2. La salvaguardia ambientale di cui al comma 1 è
finalizzata:
a) al disinquinamento del comprensorio
territoriale che costituisce il bacino scolante in laguna,
anche mediante il risanamento delle acque sversanti in laguna
ed interventi strutturali rivolti a contenere gli apporti
inquinanti con la previsione anche di incentivi per la
riconversione delle culture agricole;
b) alla realizzazione del sistema fognario del
comune di Venezia;
c) alla bonifica, al recupero e alla messa in
sicurezza delle aree inquinate di Porto Marghera;
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d) alla realizzazione di un unico sistema di
monitoraggio della laguna di Venezia e dell'intero bacino
scolante rivolto alla puntuale e complessiva verifica e
valutazione dello stato dell'ecosistema lagunare.
3. La regione Veneto procede, inoltre, alla realizzazione
di un sistema metropolitano ferroviario lagunare e sub
lagunare, secondo quanto previsto all'articolo 17.
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