| 1. Per la realizzazione delle iniziative volte al recupero
socio-economico il comune di Venezia deve, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedere alla redazione di un
regolamento idoneo a fissare i criteri attraverso i quali
concedere contributi in conto capitale o interessi per
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l'attivazione di iniziative economiche nell'ambito del
territorio comunale.
2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 75 per
cento degli investimenti necessari per l'intrapresa delle
attività. A tale fine le società, le cooperative e le imprese,
anche artigiane, che intendano stabilire la propria sede
legale e la propria sede produttiva nel territorio cittadino
devono presentare un piano aziendale e le previsioni
produttive per i primi tre esercizi.
3. Il comune di Venezia, nella definizione dei criteri
volti alla concessione di contributi, deve delineare i
princìpi idonei a privilegiare le cooperative costituite tra i
giovani fino ai trentacinque anni di età, nonché le società e
le imprese che propongano dei piani di investimento idonei a
garantire lo sviluppo di tecnologie ambientali o, comunque,
rivolte all'applicazione nei settori industriali e agricoli
nonché nei trasporti idonei a ridurre l'impatto inquinante dei
processi produttivi.
4. Per le imprese che intendano stabilire nel comune di
Venezia la loro sede legale e le loro sedi operative sono
garantite, per il primo triennio di attività decorrente dal
momento del trasferimento, agevolazioni fiscali mediante
riduzione, sino al 50 per cento, delle aliquote di tassazione
degli utili.
5. Gli utili reinvestiti nell'attività produttiva sono
comunque detassati sino al 90 per cento.
6. Le imprese che hanno sede nel comune di Venezia da
almeno un triennio alla data di entrata in vigore della
presente legge godono dei benefìci di cui al presente
articolo.
7. Le imprese che hanno sede nel comune di Venezia possono
sottoscrivere contratti di formazione lavoro con personale di
età fino a trentacinque anni.
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