| 1. Per assicurare l'obiettivo di cui alla lettera b)
del comma 2 dell'articolo 6, il comune di Venezia può erogare,
avvalendosi di fondi ad esso assegnati per il perseguimento
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delle finalità stabilite dalla presente legge, contributi per
l'acquisto della prima casa.
2. Tutti gli atti di acquisto relativi alla prima casa,
anche se non assistiti da contributo, sono esenti dall'imposta
di registro e di bollo.
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