| 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il comune di Venezia procede al
censimento del proprio patrimonio edilizio insistente nel
centro storico da poter adibire a residenza anche attraverso
la modifica di destinazione d'uso, indicando lo stato delle
singole unità abitative e gli interventi di massima da
realizzare con l'indicazione dei relativi costi e tempi per
provvedere al restauro ovvero alla necessaria manutenzione
ordinaria e straordinaria.
2. L'esercizio del diritto di prelazione di cui
all'articolo 11, comma 5, è subordinato all'attestazione, da
parte dell'ufficio patrimonio del comune di Venezia,
dell'impossibilità di destinare ad abitazione unità edilizie
già facenti parte del complesso immobiliare di proprietà
dell'amministrazione comunale risultanti dal censimento
effettuato ai sensi del presente articolo.
| |