| 1. Per assicurare l'obiettivo del recupero del patrimonio
immobiliare privato ai fini residenziali, di cui alla lettera
d) del comma 2 dell'articolo 6, il comune di Venezia
provvede ad erogare contributi ai privati quale incentivazione
alla realizzazione dei lavori di restauro, di risanamento e di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Al fine di cui al comma 1 è destinata una quota non
inferiore al 10 per cento degli stanziamenti che sono
attribuiti per il perseguimento delle finalità della presente
legge al comune di Venezia.
3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati ai
privati previa pubblicazione, da parte dello stesso comune di
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Venezia, di apposito bando che indichi i requisiti minimi per
la concessione del contributo stesso.
4. L'amministrazione comunale di Venezia deve, altresì,
indicare la quota massima di lavori finanziabili con il
contributo pubblico.
5. Nella compravendita di immobili locati ad uso
abitazione per la durata di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il conduttore può esercitare il
diritto di prelazione salvo il caso di vendita da parte del
proprietario a parenti e affini entro il terzo grado che ivi
stabiliscano la propria residenza stabile; nei casi citati si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge
27 luglio 1978, n. 392. Il comune nel cui territorio è ubicato
l'immobile ha titolo alla prelazione alle stesse condizioni,
modalità e termini, qualora il conduttore non intenda
esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni per
l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica.
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