| 1. La manutenzione urbana del comune di Venezia è
rivolta:
a) all'attuazione dello scavo dei rii cittadini,
ricomprendenti la tutela e la conservazione del patrimonio
edilizio prospiciente i rii, secondo il piano che il comune di
Pag. 11
Venezia deve predisporre ai sensi della presente legge ed in
conformità dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n.
139;
b) al restauro ed alla ristrutturazione dei ponti
e delle fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi
per insulae, direttamente rivolte all'abbattimento delle
acque alte;
c) al restauro e al risanamento, anche
statico-strutturale, degli edifici di proprietà comunale;
d) alla realizzazione di un piano di sicurezza
antincendio;
e) alla realizzazione del consolidamento della
fondamenta degli immobili privati.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono concessi contributi fino
al 75 per cento del valore dei lavori, da realizzare secondo i
criteri stabiliti dalla stessa amministrazione comunale.
| |