| 1. Per garantire lo sviluppo delle attività di cui alla
presente legge in un quadro generale programmatico, il
Magistrato alle acque di Venezia procede, entro centottanta
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giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'aggiornamento del piano generale di cui all'articolo 1,
adeguando gli elementi economici e temporali relativi alla
realizzazione di ogni singolo intervento.
2. Il piano generale, aggiornato secondo quanto previsto
dal comma 1, è sottoposto al Comitato per Venezia di cui
all'articolo 25, affinché sia possibile programmare lo
sviluppo delle attività, alla luce dei costi e dei tempi di
realizzazione.
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