| 1. Per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d),
la regione Veneto, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, procede alla redazione di un
piano di sviluppo complessivo delle attività idoneo ad
individuare i singoli interventi di disinquinamento, anche a
carattere sperimentale, necessari al perseguimento delle
finalità previste dalla presente legge.
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere integrato dalle
opere necessarie a garantire l'escavo dei rii, di cui
all'articolo 13; l'indicazione di tale categoria di interventi
è di competenza del comune di Venezia.
3. Il piano complessivo degli interventi di
disinquinamento di cui al comma 1 deve indicare i termini di
esecuzione nonché gli impegni economici di massima necessari
per ultimare le opere.
4. Nell'ambito del piano di cui al presente articolo, la
regione Veneto deve individuare gli interventi di bonifica, di
recupero e di messa in sicurezza delle aree, che devono essere
accompagnati da una valutazione da cui emergano le ragioni che
hanno suggerito la programmazione delle diverse tipologie di
intervento e l'indicazione delle priorità.
5. Nel piano di cui al presente articolo deve comunque
essere indicata, sulla base di un apposito studio, la
fattibilità di una soluzione che preveda l'isolamento delle
Pag. 13
zone inquinate, idonea a garantire la stabilizzazione dei
sedimenti inquinanti.
6. Il piano di cui al presente articolo è approvato dal
Comitato per Venezia di cui all'articolo 25.
| |