| 1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori
pubblici - Magistrato alle acque di Venezia, finalizzati alla
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difesa dei centri abitati per insulae, gli interventi di
disinquinamento di competenza della regione Veneto e del
comune di Venezia, nonchè gli interventi di competenza del
comune di Chioggia, che rappresentano altrettanti progetti
integrati, previsti dalla presente legge, sono realizzati
mediante accordi di programma dalle amministrazioni
interessate.
2. Ai fini del comma 1, in particolare:
a) il Magistrato alle acque di Venezia, la regione
Veneto ed il comune di Venezia perfezionano accordi di
programma volti a garantire la realizzazione, in modo
coordinato, degli interventi per insulae e degli
interventi di sistemazione e di realizzazione del sistema
fognario cittadino, nonché quelli per la bonifica e la messa
in sicurezza dei siti inquinati;
b) il Magistrato alle acque di Venezia e la
regione Veneto perfezionano accordi di programma volti a
garantire, in modo coordinato, la realizzazione degli
interventi finalizzati all'arresto e all'inversione del
processo di degrado dell'ambiente lagunare e quelli di
fitobio-depurazione;
c) la regione Veneto ed il comune di Venezia
perfezionano accordi di programma volti a garantire la
realizzazione, in modo coordinato, degli interventi di cui
all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139;
d) trova integrale applicazione il disposto di cui
al comma 2 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n.
139;
e) il Magistrato alle acque di Venezia ed il
comune di Chioggia perfezionano accordi di programma volti a
garantire la realizzazione, in modo coordinato, degli
interventi di sistemazione urbana interconnessi con quelli
volti alla salvaguardia fisica della laguna e all'arresto e
all'inversione del processo di degrado.
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