| 1. L'oggettiva interconnessione tecnica degli interventi
individuati dagli accordi di programma di cui all'articolo 20,
è motivo idoneo a garantire il ricorso alla trattativa
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privata, anche in deroga a quanto disposto da leggi e da
regolamenti nazionali e regionali, e comunque nell'ambito di
quanto previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, e dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993.
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