| 1. I progetti degli interventi di messa in sicurezza e di
recupero delle aree inquinate che, ai sensi della presente
legge, sono realizzati dal Magistrato alle acque di Venezia e
dalla regione Veneto, devono essere approvati dagli enti
attuatori, fatte salve le autorizzazioni previste dalla
legislazione vigente in materia.
2. Prima della redazione dei progetti di cui al comma 1,
il Magistrato alle acque di Venezia e la regione Veneto devono
individuare il soggetto al quale sia ascrivibile lo stato di
degrado dei siti affinché, entro trenta giorni, il privato
confermi la propria disponibilità a provvedere all'intervento
di recupero.
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3. Nel caso di assenso il privato di cui al comma 2 può
operare direttamente ed in tale caso l'approvazione del
progetto è di competenza della regione Veneto o del Magistrato
alle acque di Venezia, ovvero il privato demanda l'attività
alla stessa regione o al medesimo Magistrato; in questo caso
sono stabilite, tra privato e amministrazione, le modalità di
reintegrazione dei costi da parte dello stesso privato.
4. Qualora il privato operi direttamente, deve presentare
il progetto entro i quarantacinque giorni successivi a quelli
in cui ha manifestato il proprio assenso a provvedere e deve
intraprendere i lavori entro sessanta giorni dall'approvazione
del progetto.
5. Ove il privato non corrisponda alla diffida a
provvedere, o corrisponda negativamente, la regione Veneto o
il Magistrato alle acque di Venezia procedono in danno al
privato attivando uno specifico procedimento di recupero del
finanziamento.
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