| 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, la regione
Veneto, l'Autorità portuale di Venezia e il comune di Venezia
devono costituire, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, una Commissione formata da non
più di sette membri, individuati tra esperti e professionisti
anche stranieri, che deve redigere un piano di interventi
anche infrastrutturali, idonei a garantire, entro un arco
temporale di dieci anni, la riconversione del porto di Venezia
da scalo industriale a scalo commerciale. Ciò al fine di poter
avviare gli interventi che saranno definiti entro
duecentosettanta giorni dall'insediamento della Commissione
così da garantirne la realizzazione in parallelo con quelli di
competenza del Magistrato alle acque di Venezia volti al
progressivo allontanamento del traffico petrolifero.
2. Nel piano di cui al comma 1 deve anche essere
individuata l'area idonea a realizzare la nuova stazione
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marittima che deve essere scelta sulla base di una valutazione
di costi-benefìci.
3. Il piano di cui ai commi 1 e 2 è approvato dal Comitato
per Venezia di cui all'articolo 25.
4. L'approvazione del piano per realizzare la nuova
stazione marittima determina il vincolo di destinazione
dell'area ivi prescelta.
5. Al fine di cui al comma 4 la regione Veneto e il comune
di Venezia devono esprimersi sul piano di cui al presente
articolo.
6. Nell'ambito del piano sono indicate le modalità di
incentivazione per lo sviluppo delle attività portuali e
marittime.
7. L'Autorità portuale di Venezia e la regione Veneto
definiscono un programma per la realizzazione di un sistema
regionale di trasporto integrato acqua-gomma-ferrovia.
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