| 1. Nel caso in cui le amministrazioni locali competenti
non provvedano nei termini indicati dalla presente legge alla
redazione dei piani di programma delle relative attività, i
termini previsti sono prorogati automaticamente di sessanta
giorni. Decorso tale ulteriore periodo il Comitato assume le
necessarie iniziative, chiedendo anche che la regione Veneto o
l'amministrazione statale subentrino agli enti locali,
predisponendo i citati piani di intervento.
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