| 1. Una volta approvati i piani di intervento di cui alla
presente legge, si procede alla fase esecutiva al fine di
poter rispettare i tempi previsti dai piani stessi.
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2. Al fine di garantire il costante sviluppo delle
attività previste dalla presente legge, lo Stato inserisce nel
disegno di legge recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale dello Stato, a decorrere dal 1999, appositi
stanziamenti quali limiti di impegno in misura non inferiore
ai 150 miliardi di lire annue.
3. Con decadenza biennale le amministrazioni competenti
per gli interventi di cui alla presente legge, devono
presentare al Comitato un'apposita relazione sull'avanzamento
delle attività, oltre che sull'eventuale aggiornamento sotto
il profilo dello sviluppo temporale dei piani redatti ed
approvati.
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