Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66548
DDL5633-0032
Progetto di legge Camera n. 5633 - testo presentato - (DDL13-5633)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.32 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C5633. TESTIPDL
...C5633.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5633 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  La Commissione per la salvaguardia di Venezia, di
  seguito denominata "Commissione", di cui all'articolo 5 della
  legge 16 aprile 1973, n. 171, si esprime sui progetti da
  realizzare ai sensi della presente legge, e comunque nel
  centro storico di Venezia e nelle isole della laguna.
     2.  Il parere della Commissione è sostitutivo di ogni altra
  autorizzazione, parere, visto, nulla osta, assenso o intesa
  che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni
  statali, regionali, provinciali o comunali, in materia
  urbanistica, edilizia ed ambientale ordinariamente di
  competenza delle amministrazioni statale, regionale e
  comunale.
 
                              Pag. 20
 
     3.  La Commissione è costituita da:
         a)  un rappresentante della regione Veneto;
         b)  un rappresentante del comune di Venezia;
         c)  un rappresentante del comune di Chioggia;
         d)  un rappresentante del Magistrato alle acque di
  Venezia;
         e)  un rappresentante della soprintendenza
  competente per i beni culturali e ambientali di Venezia.
     4.  La Commissione è integrata, di volta in volta, con i
  soggetti tenuti per legge ad esprimere il parere.
     5.  La Commissione è presieduta dal presidente della
  regione Veneto o da un suo delegato.
     6.  Qualora il parere della Commissione sia adottato con
  voto contrario del rappresentante del Magistrato alle acque di
  Venezia per motivi attinenti all'equilibrio idraulico
  lagunare, del rappresentante della soprintendenza competente
  per i beni culturali e ambientali di Venezia per motivi
  attinenti alla salvaguardia dell'ambiente
  paesistico-storico-archeologico ed artistico, le
  determinazioni della Commissione sono sospese e il presidente
  della regione Veneto rimette gli atti al parere del Ministro
  dei lavori pubblici o del Ministro per i beni e le attività
  culturali, i quali sono tenuti ad assumere le relative
  determinazioni con provvedimento motivato entro novanta giorni
  dal ricevimento degli atti.
     7.  Per il funzionamento degli uffici della Commissione la
  regione Veneto si avvale di proprio personale.
 
DATA=990202 FASCID=DDL13-5633 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5633 TOTPAG=0021 TOTDOC=0034 NDOC=0032 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=024 PAGFIN=0020 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=563300 00 FASCIDC=13DDL5633 SORTNAV=0563300 000 00000 ZZDDLC5633 NDOC0032 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati