| 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, di
seguito denominata "Commissione", di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1973, n. 171, si esprime sui progetti da
realizzare ai sensi della presente legge, e comunque nel
centro storico di Venezia e nelle isole della laguna.
2. Il parere della Commissione è sostitutivo di ogni altra
autorizzazione, parere, visto, nulla osta, assenso o intesa
che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni
statali, regionali, provinciali o comunali, in materia
urbanistica, edilizia ed ambientale ordinariamente di
competenza delle amministrazioni statale, regionale e
comunale.
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3. La Commissione è costituita da:
a) un rappresentante della regione Veneto;
b) un rappresentante del comune di Venezia;
c) un rappresentante del comune di Chioggia;
d) un rappresentante del Magistrato alle acque di
Venezia;
e) un rappresentante della soprintendenza
competente per i beni culturali e ambientali di Venezia.
4. La Commissione è integrata, di volta in volta, con i
soggetti tenuti per legge ad esprimere il parere.
5. La Commissione è presieduta dal presidente della
regione Veneto o da un suo delegato.
6. Qualora il parere della Commissione sia adottato con
voto contrario del rappresentante del Magistrato alle acque di
Venezia per motivi attinenti all'equilibrio idraulico
lagunare, del rappresentante della soprintendenza competente
per i beni culturali e ambientali di Venezia per motivi
attinenti alla salvaguardia dell'ambiente
paesistico-storico-archeologico ed artistico, le
determinazioni della Commissione sono sospese e il presidente
della regione Veneto rimette gli atti al parere del Ministro
dei lavori pubblici o del Ministro per i beni e le attività
culturali, i quali sono tenuti ad assumere le relative
determinazioni con provvedimento motivato entro novanta giorni
dal ricevimento degli atti.
7. Per il funzionamento degli uffici della Commissione la
regione Veneto si avvale di proprio personale.
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