| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge a secondo i
princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni in materia di:
a) sospensione del rilascio di immobili ad uso
abitazione;
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b) cessione demaniale di immobili e di aree
ubicati all'interno della conterminazione lagunare, sentita la
regione Veneto.
2. La regione Veneto provvede ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più provvedimenti legislativi recanti:
a) norme per la regolazione degli interventi
edilizi nonché di quelli di trasformazione e di modifica del
territorio all'interno della conterminazione lagunare, che
alterano l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei
luoghi in maniera permanente;
b) un regolamento unico per la disciplina della
circolazione acquea e del traffico, nonché delle relative
autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia.
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