| 1. Il nato nel territorio dell'Eritrea anteriormente al 1^
gennaio 1953 da genitori o genitore ignoto, quando per
qualsiasi motivo si possa ritenere che uno dei genitori sia
cittadino italiano e l'altro nativo dell'Eritrea, è dichiarato
cittadino italiano.
2. La dichiarazione di cittadinanza, ai sensi del comma 1,
è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, su istanza
dell'interessato, presentata alla competente autorità
consolare.
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