| Onorevoli Colleghi! - La legge 25 agosto 1982, n. 604,
ha il merito di aver dato un assetto definitivo al personale
destinato alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero,
nonché di aver integrato la precedente legislazione in
materia, così da concorrere a formare un sistema normativo
organico completo, in particolare con le disposizioni del
testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n.
740, della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e della
legge 3 marzo 1971, n. 153.
E' sorta, tuttavia, l'esigenza di regolare - per quanto
non previsto dalla precedente legislazione - le modalità di
assegnazione di personale docente ad istituzioni straniere di
istruzione.
Nel disciplinare tale assegnazione si è tenuto conto,
altresì, delle seguenti ulteriori esigenze:
a) favorire, anche per il futuro, una più estesa
attuazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25
luglio 1977, mediante l'impiego di nostri docenti di ruolo;
b) adeguare, per lo scopo di cui alla lettera
a), i contingenti di cui all'articolo 4 della legge 25
agosto 1982, n. 604, in maniera da far fronte alle necessità
di incremento del numero degli insegnanti, derivante
dall'applicazione della citata direttiva comunitaria
77/486/CEE;
c) garantire il livello di professionalità dei
docenti assegnati alle istituzioni straniere di istruzione ed
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ai corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n.
153;
d) adottare misure idonee ad impedire per il
futuro la formazione di precariato.
Già nella risoluzione del Consiglio della CEE del 21
gennaio 1974 si prospettava la necessità di favorire un
programma di azione sociale, anche mediante iniziative dirette
a migliorare le condizioni della libera circolazione dei
lavoratori nei Paesi della comunità, in particolare per quanto
riguardava "l'accoglienza e l'istruzione dei loro figli".
Nel recepire questi fondamentali princìpi la citata
direttiva 77/486/CEE ha indicato agli Stati membri le misure
daadottare al fine di consentire l'inserimento dei figli dei
lavoratori emigrati "nell'ambiente scolastico o nel sistema di
formazione dello Stato ospitante" anche mediante
"un'istruzione adeguata che comprenda l'insegnamento della
lingua di tale Stato".
Nella direttiva comunitaria si è considerata, altresì,
"l'opportunità che gli Stati adottino, in cooperazione con gli
Stati membri di origine, le misure appropriate atte a
promuovere l'insegnamento della madre lingua e della cultura
del Paese di origine dei figli di questi lavoratori, al fine
di facilitare il loro eventuale reinserimento nello Stato
membro di origine".
La necessità, da più parti prospettata, di dare completa
attuazione ai princìpi della direttiva comunitaria, è
strettamente collegata a quella di dotare le istituzioni
scolastiche all'estero di un numero di docenti in misura
proporzionale alle nuove e più ampie esigenze del servizio.
Per assicurare un adeguato livello di professionalità si è
ravvisata l'opportunità di utilizzare il nostro personale
docente di ruolo, già in servizio nelle istituzioni
scolastiche all'estero, certamente fornito di adeguata
preparazione professionale, avendo quindi maturato finora una
proficua esperienza di servizio all'estero.
Sicché, in particolare, si è tenuto conto, tra gli altri,
dei seguenti scopi da perseguire:
a) assicurare un adeguato livello di
professionalità e di esperienza maturato proprio nelle
istituzioni nelle quali deve essere prestato il servizio;
b) evitare che le istituzioni straniere si
avvalgano - per l'insegnamento della cultura italiana ai figli
dei nostri lavoratori emigrati - di personale, sia di
nazionalità italiana che straniera, sprovvisto di specifici
requisiti professionali, reclutato localmente senza alcun
criterio di selezione.
E' stata inoltre considerata l'opportunità di estendere
l'applicazione dell'articolo 8 della legge 25 agosto 1982, n.
604, agli insegnanti immessi o da immettere in ruolo in base
alle disposizioni della legge 16 luglio 1984, n. 326, che
verrebbero assoggettati al regime normativo previsto dalla
presente proposta di legge. La misura risponde sempre
all'esigenza di poter impiegare, fin dalla prima applicazione
della legge, docenti di ruolo dotati dei necessari requisiti
di professionalità ed esperienza maturati negli anni di
servizio prestati all'estero, proprio nelle istituzioni cui
verrebbero destinati.
Va rilevato, infine, che l'approvazione della presente
proposta di legge non comporta alcun onere di spesa, per
quanto riguarda il trattamento economico previsto per il
personale da autorizzare a prestare servizio all'estero ai
sensi degli articoli 1 e 3. A tale onere si fa fronte con i
fondi appositamente stanziati nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per l'indennità di sede
spettante, appunto, al personale docente all'estero.
Va tenuto conto, peraltro, che l'onere di spesa per il
trattamento economico dei nostri insegnanti all'estero si è,
negli ultimi tempi, notevolmente ridotto, in quanto molti
posti sono stati soppressi o non più coperti a seguito del
rientro in Italia dei rispettivi titolari, a decorrere
dall'anno scolastico 1981-1982.
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