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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66555
DDL5635-0002
Progetto di legge Camera n. 5635 - testo presentato - (DDL13-5635)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5635. TESTIPDL
...C5635.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5635 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge 25 agosto 1982, n. 604,
  ha il merito di aver dato un assetto definitivo al personale
  destinato alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero,
  nonché di aver integrato la precedente legislazione in
  materia, così da concorrere a formare un sistema normativo
  organico completo, in particolare con le disposizioni del
  testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n.
  740, della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, del decreto del
  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e della
  legge 3 marzo 1971, n. 153.
     E' sorta, tuttavia, l'esigenza di regolare - per quanto
  non previsto dalla precedente legislazione - le modalità di
  assegnazione di personale docente ad istituzioni straniere di
  istruzione.
     Nel disciplinare tale assegnazione si è tenuto conto,
  altresì, delle seguenti ulteriori esigenze:
         a)  favorire, anche per il futuro, una più estesa
  attuazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25
  luglio 1977, mediante l'impiego di nostri docenti di ruolo;
         b)  adeguare, per lo scopo di cui alla lettera
  a),  i contingenti di cui all'articolo 4 della legge 25
  agosto 1982, n. 604, in maniera da far fronte alle necessità
  di incremento del numero degli insegnanti, derivante
  dall'applicazione della citata direttiva comunitaria
  77/486/CEE;
         c)  garantire il livello di professionalità dei
  docenti assegnati alle istituzioni straniere di istruzione ed
 
                               Pag. 2
 
  ai corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n.
  153;
         d)  adottare misure idonee ad impedire per il
  futuro la formazione di precariato.
     Già nella risoluzione del Consiglio della CEE del 21
  gennaio 1974 si prospettava la necessità di favorire un
  programma di azione sociale, anche mediante iniziative dirette
  a migliorare le condizioni della libera circolazione dei
  lavoratori nei Paesi della comunità, in particolare per quanto
  riguardava "l'accoglienza e l'istruzione dei loro figli".
     Nel recepire questi fondamentali princìpi la citata
  direttiva 77/486/CEE ha indicato agli Stati membri le misure
  daadottare al fine di consentire l'inserimento dei figli dei
  lavoratori emigrati "nell'ambiente scolastico o nel sistema di
  formazione dello Stato ospitante" anche mediante
  "un'istruzione adeguata che comprenda l'insegnamento della
  lingua di tale Stato".
     Nella direttiva comunitaria si è considerata, altresì,
  "l'opportunità che gli Stati adottino, in cooperazione con gli
  Stati membri di origine, le misure appropriate atte a
  promuovere l'insegnamento della madre lingua e della cultura
  del Paese di origine dei figli di questi lavoratori, al fine
  di facilitare il loro eventuale reinserimento nello Stato
  membro di origine".
     La necessità, da più parti prospettata, di dare completa
  attuazione ai princìpi della direttiva comunitaria, è
  strettamente collegata a quella di dotare le istituzioni
  scolastiche all'estero di un numero di docenti in misura
  proporzionale alle nuove e più ampie esigenze del servizio.
     Per assicurare un adeguato livello di professionalità si è
  ravvisata l'opportunità di utilizzare il nostro personale
  docente di ruolo, già in servizio nelle istituzioni
  scolastiche all'estero, certamente fornito di adeguata
  preparazione professionale, avendo quindi maturato finora una
  proficua esperienza di servizio all'estero.
     Sicché, in particolare, si è tenuto conto, tra gli altri,
  dei seguenti scopi da perseguire:
         a)  assicurare un adeguato livello di
  professionalità e di esperienza maturato proprio nelle
  istituzioni nelle quali deve essere prestato il servizio;
         b)  evitare che le istituzioni straniere si
  avvalgano - per l'insegnamento della cultura italiana ai figli
  dei nostri lavoratori emigrati - di personale, sia di
  nazionalità italiana che straniera, sprovvisto di specifici
  requisiti professionali, reclutato localmente senza alcun
  criterio di selezione.
     E' stata inoltre considerata l'opportunità di estendere
  l'applicazione dell'articolo 8 della legge 25 agosto 1982, n.
  604, agli insegnanti immessi o da immettere in ruolo in base
  alle disposizioni della legge 16 luglio 1984, n. 326, che
  verrebbero assoggettati al regime normativo previsto dalla
  presente proposta di legge.  La misura risponde sempre
  all'esigenza di poter impiegare, fin dalla prima applicazione
  della legge, docenti di ruolo dotati dei necessari requisiti
  di professionalità ed esperienza maturati negli anni di
  servizio prestati all'estero, proprio nelle istituzioni cui
  verrebbero destinati.
     Va rilevato, infine, che l'approvazione della presente
  proposta di legge non comporta alcun onere di spesa, per
  quanto riguarda il trattamento economico previsto per il
  personale da autorizzare a prestare servizio all'estero ai
  sensi degli articoli 1 e 3.  A tale onere si fa fronte con i
  fondi appositamente stanziati nello stato di previsione del
  Ministero degli affari esteri per l'indennità di sede
  spettante, appunto, al personale docente all'estero.
     Va tenuto conto, peraltro, che l'onere di spesa per il
  trattamento economico dei nostri insegnanti all'estero si è,
  negli ultimi tempi, notevolmente ridotto, in quanto molti
  posti sono stati soppressi o non più coperti a seguito del
  rientro in Italia dei rispettivi titolari, a decorrere
  dall'anno scolastico 1981-1982.
 
DATA=990202 FASCID=DDL13-5635 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5635 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=072 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=563500 00 FASCIDC=13DDL5635 SORTNAV=0563500 000 00000 ZZDDLC5635 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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