| 1. Il personale docente di ruolo può essere autorizzato, a
domanda, a prestare servizio di insegnamento nelle istituzioni
straniere di istruzione e nei corsi, scuole e classi di cui
alla legge 3 marzo 1971, n. 153.
2. L'autorizzazione a prestare il servizio di insegnamento
di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro degli
affari esteri, in via prioritaria a favore del personale
docente già collocato fuori ruolo ed attualmente in servizio
presso le istituzioni scolastiche all'estero e,
successivamente, previo collocamento fuori ruolo e a
disposizione del Ministero degli affari esteri, a favore del
personale docente incluso nelle graduatorie di merito di cui
all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, per il
periodo previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 604 del
1982, con decorrenza dalla data del decreto ministeriale di
autorizzazione.
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