| 1. Al personale docente autorizzato, ai sensi della
presente legge, a prestare servizio nelle istituzioni
straniere di istruzione e nei corsi, scuole e classi di cui
alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è corrisposto il trattamento
economico stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 6 ottobre
1962, n. 1546.
2. L'assegno di sede del personale di cui alla presente
legge, cui sia corrisposta una retribuzione dalla istituzione
straniera presso la quale è autorizzato a prestare servizio, è
ridotto ai sensi dell'articolo 30 della legge 25 agosto 1982,
n. 604, in misura pari all'importo di tale retribuzione.
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3. Il trattamento economico globale per il personale di
cui ai commi 1 e 2 non deve essere comunque inferiore a quello
spettante al restante personale docente in servizio con le
medesime funzioni e nella stessa sede, presso istituzioni
scolastiche italiane.
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