| 1. Il personale docente già immesso in ruolo o da
immettere in ruolo ai sensi della legge 25 agosto 1982, n.
604, che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
si trovi a prestare servizio presso le istituzioni straniere
di istruzione e nei corsi, scuole e classi di cui alla legge 3
marzo 1971, n. 153, è autorizzato a continuare a prestare
servizio per il periodo previsto dall'articolo 18 della citata
legge n. 604 del 1982, a decorrere dalla data stabilita per la
decorrenza degli effetti economici dell'immissione in ruolo, e
con il trattamento economico previsto dall'articolo 2.
2. Il personale autorizzato a prestare servizio presso le
istituzioni scolastiche straniere può chiedere di essere
destinato a coprire un altro posto presso istituzioni italiane
nel medesimo Paese, in un Paese limitrofo o in un Paese in cui
sia parlata la stessa lingua.
3. Agli insegnanti immessi o da immettere in ruolo ai
sensi delle disposizioni di cui alla legge 16 luglio l984, n.
326, e successive modificazioni, che si trovano a prestare
servizio all'estero, nelle istituzioni straniere di
istruzione, comprese le scuole europee e le università estere,
nonché nei corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo
1971, n. 153, e, comunque, nelle attività scolastiche ivi
previste, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della
legge 25 agosto 1982, n. 604, dell'articolo 2 della presente
legge, e del presente articolo.
4. Ai fini dell'immissione in ruolo di cui alla legge 20
maggio 1982, n. 270, e alla legge 16 luglio 1984, n. 326, e
successive modificazioni, il periodo di servizio prestato
nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero è
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cumulabile con il servizio prestato nelle scuole del
territorio nazionale.
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