| 1. Gli insegnanti autorizzati, ai sensi degli articoli 1,
2 e 3, a prestare servizio nelle istituzioni di cui
all'articolo 1, sono tenuti ad osservare, limitatamente alla
durata del servizio stesso, le regole stabilite dalle autorità
scolastiche del Paese ospitante in materia di orario di
lavoro, ferie, aspettative, congedi per maternità, nonché
tutte le altre condizioni di impiego imposte dalla
legislazione locale o concordate nel quadro delle intese
bilaterali tra lo Stato italiano e gli Stati ospitanti.
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