| 1. Il numero dei docenti che può essere autorizzato, ai
sensi della presente legge, a prestare servizio presso
istituzioni straniere di istruzione è stabilito con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
della pubblica istruzione, secondo le disposizioni
dell'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli
attuali contingenti del personale di ruolo destinato a
prestare servizio all'estero sono ampliati in misura
corrispondente al numero delle unità del personale da
autorizzare a prestare servizio nelle istituzioni straniere di
istruzione, ai sensi degli articoli 1 e 3.
3. E' fatto divieto di assegnare alle istituzioni
scolastiche e culturali all'estero, o, comunque, di
autorizzare a prestarvi servizio, nuovo personale precario, al
di fuori dei contingenti del personale di ruolo contemplati
dalla presente legge.
4. Per la destinazione del personale all'estero si
applicano le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1982, n.
604, secondo le procedure ed i criteri ivi previsti.
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5. Le eventuali assunzioni o autorizzazioni alla
prestazione di servizio di personale precario disposte in
violazione del divieto di cui al comma 3 sono nulle, ferma
restando la responsabilità dei funzionari che le abbiano
disposte.
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