| Onorevoli Colleghi! - La legge 18 marzo 1988, n. 111,
nell'introdurre, con l'articolo 2, le patenti di guida
conformi al modello europeo, aveva di fatto operato una
notevole limitazione nella guida di autoveicoli per il
trasporto specifico di persone che siano in determinate
condizioni (portatori di handicap motori deambulanti e
non).
La normativa precedentemente vigente, stabilita
dall'articolo 80 del vecchio codice della strada, autorizzava
i possessori di patente di categoria B alla guida anche di
autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate
condizioni, senza limitazioni nel numero dei posti, ma solo
nel caso che il peso complessivo a pieno carico
dell'autoveicolo non eccedesse i 35 quintali.
Con l'entrata in vigore della legge n. 111 del 1988,
veniva omesso ogni riferimento agli autoveicoli per trasporto
specifico e al peso totale (massa complessiva) non superiore a
3,5 tonnellate, e veniva fissata la limitazione del numero dei
posti a sedere, escluso il conducente, nella misura massima di
8, prima considerata per le sole autovetture.
Il provvedimento, la cui impostazione è stata poi
confermata dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante il nuovo codice della strada (articolo 116, comma 3),
ha avuto come effetto quello di colpire direttamente gli enti
e le associazioni che si occupano delle persone handicappate e
della loro mobilità, le quali si sono trovate, senza alcun
preavviso, ad avere veicoli conducibili solo da persone in
possesso di patente di categoria D, che è comunque una patente
normalmente in possesso di persone che per professione guidano
autobus.
Come si può evincere, si tratta di una normativa
restrittiva, che colpisce fortemente enti ed associazioni che
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spesso per la loro attività utilizzano o personale volontario
o personale che nell'ente svolge anche altre attività di
carattere primario.
Non può non essere rilevato come la dotazione di questi
autoveicoli, opportunamente attrezzati, consenta
l'assolvimento di una elevata funzione di integrazione
sociale, civile ed anche economica, per le persone portatrici
di handicap siano essi anche di natura temporanea;
funzioni, queste, che la norma introdotta ostacola fortemente
se non anche preclude.
Di qui l'esigenza di un provvedimento legislativo di
sanatoria di questa situazione, che ridia pieno diritto alla
guida, per i possessori di patente di categoria B, di questi
veicoli di piccole dimensioni, rientranti fra quelli previsti
dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 54 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, anche considerando che il
totale dei posti si aggira di norma su 10-12, ivi compresi
quelli riservati alle persone in carrozzella.
La proposta di legge è pertanto destinata a sanare questa
anomalia, disponendo che ai possessori di patenti di categoria
B o superiori, conseguite antecedentemente alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 111 del 1988, sia
confermata la capacità di guida degli autoveicoli per
trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico non
superiore a 3,5 tonnellate, indipendentemente dal numero dei
posti. Questa la previsione essenziale contenuta all'articolo
1. All'articolo 2 si prevede invece che le scuole guida siano
tenute all'acquisto di veicoli multiadattati per le prove di
guida dei cittadini handicappati.
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