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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66562
DDL5636-0002
Progetto di legge Camera n. 5636 - testo presentato - (DDL13-5636)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5636. TESTIPDL
...C5636.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5636 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge 18 marzo 1988, n. 111,
  nell'introdurre, con l'articolo 2, le patenti di guida
  conformi al modello europeo, aveva di fatto operato una
  notevole limitazione nella guida di autoveicoli per il
  trasporto specifico di persone che siano in determinate
  condizioni (portatori di  handicap  motori deambulanti e
  non).
     La normativa precedentemente vigente, stabilita
  dall'articolo 80 del vecchio codice della strada, autorizzava
  i possessori di patente di categoria B alla guida anche di
  autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate
  condizioni, senza limitazioni nel numero dei posti, ma solo
  nel caso che il peso complessivo a pieno carico
  dell'autoveicolo non eccedesse i 35 quintali.
     Con l'entrata in vigore della legge n. 111 del 1988,
  veniva omesso ogni riferimento agli autoveicoli per trasporto
  specifico e al peso totale (massa complessiva) non superiore a
  3,5 tonnellate, e veniva fissata la limitazione del numero dei
  posti a sedere, escluso il conducente, nella misura massima di
  8, prima considerata per le sole autovetture.
     Il provvedimento, la cui impostazione è stata poi
  confermata dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
  recante il nuovo codice della strada (articolo 116, comma 3),
  ha avuto come effetto quello di colpire direttamente gli enti
  e le associazioni che si occupano delle persone handicappate e
  della loro mobilità, le quali si sono trovate, senza alcun
  preavviso, ad avere veicoli conducibili solo da persone in
  possesso di patente di categoria D, che è comunque una patente
  normalmente in possesso di persone che per professione guidano
  autobus.
     Come si può evincere, si tratta di una normativa
  restrittiva, che colpisce fortemente enti ed associazioni che
 
                               Pag. 2
 
  spesso per la loro attività utilizzano o personale volontario
  o personale che nell'ente svolge anche altre attività di
  carattere primario.
     Non può non essere rilevato come la dotazione di questi
  autoveicoli, opportunamente attrezzati, consenta
  l'assolvimento di una elevata funzione di integrazione
  sociale, civile ed anche economica, per le persone portatrici
  di  handicap  siano essi anche di natura temporanea;
  funzioni, queste, che la norma introdotta ostacola fortemente
  se non anche preclude.
     Di qui l'esigenza di un provvedimento legislativo di
  sanatoria di questa situazione, che ridia pieno diritto alla
  guida, per i possessori di patente di categoria B, di questi
  veicoli di piccole dimensioni, rientranti fra quelli previsti
  dalla lettera  f)  del comma 1 dell'articolo 54 del
  decreto legislativo n. 285 del 1992, anche considerando che il
  totale dei posti si aggira di norma su 10-12, ivi compresi
  quelli riservati alle persone in carrozzella.
     La proposta di legge è pertanto destinata a sanare questa
  anomalia, disponendo che ai possessori di patenti di categoria
  B o superiori, conseguite antecedentemente alla data di
  entrata in vigore della citata legge n. 111 del 1988, sia
  confermata la capacità di guida degli autoveicoli per
  trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico non
  superiore a 3,5 tonnellate, indipendentemente dal numero dei
  posti.  Questa la previsione essenziale contenuta all'articolo
  1.  All'articolo 2 si prevede invece che le scuole guida siano
  tenute all'acquisto di veicoli multiadattati per le prove di
  guida dei cittadini handicappati.
 
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