| 1. Le patenti valevoli per la categoria B, conseguite
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 18
marzo 1988, n. 111, restano valide per la guida di autoveicoli
per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico
non superiore a 3,5 tonnellate, anche in deroga al numero
massimo dei posti a sedere previsto dall'articolo 116, comma
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni.
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