| 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, così come modificate
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre
1996.
2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado
superiore dal comma 4 dell'articolo 6 della legge 20 settembre
1980, n. 574, e successive integrazioni e modificazioni, a
decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti
colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica
militare.
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