| (Comitato amministratore del Fondo).
1. Per la gestione speciale di cui all'articolo 6, è
costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore,
composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle
associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza
dell'industria, della piccola impresa, artigianato, commercio,
agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato
amministratore opera avvalendosi delle strutture e di
personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS). I componenti del comitato amministratore durano in
carica quattro anni.
2. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra
i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana il regolamento attuativo del presente
articolo e provvede quindi alla convocazione delle elezioni,
informando tempestivamente gli iscritti della scadenza
elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché
istituendo i seggi presso le sedi INPS.
4. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto
un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui
di cui al comma 5.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni
1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
Pag. 8
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |