| (Coordinamento con la normativa
comunitaria).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme di coordinamento, per quanto riguarda i prestatori di
Pag. 11
lavoro di cui all'articolo 1 della presente legge, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n.152, in attuazione della
direttiva comunitaria 91/533/CEE, recante obblighi di
informazione sulle condizioni applicabili al contratto o al
rapporto di lavoro, per le parti compatibili con la struttura
dei rapporti di cui al predetto articolo.
2. Il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto
legislativo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, che adegui alle particolari
caratteristiche dei lavoratori di cui all'articolo 1 i sistemi
di formazione previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito degli
stanziamenti previsti dalle singole norme e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti alle
Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il parere
entro trenta giorni. Trascorso detto termine, il decreto o i
decreti potranno comunque essere emanati.
4. Criteri fondamentali per la delega sono i seguenti:
pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria;
considerazione della peculiarità dei rapporti in questione,
con l'obiettivo di ottenere il maggiore risultato per la
tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di
informazione, per la formazione permanente e continua, senza
aggravi per le imprese. In particolare, all'interno del
sistema formativo devono individuarsi modalità tali da
consentire la migliore qualificazione professionale dei
lavoratori di cui all'articolo 1.
| |