Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66742
DDL5651-0015
Progetto di legge Camera n. 5651 - testo trasmesso dal Senato - (DDL13-5651)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C5651. TESTIPDL
...C5651.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5651 ZZ13 ZZPD ZZTR
               (Coordinamento con la normativa
                        comunitaria).
     1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  norme di coordinamento, per quanto riguarda i prestatori di
 
                              Pag. 11
 
  lavoro di cui all'articolo 1 della presente legge, del decreto
  legislativo 26 maggio 1997, n.152, in attuazione della
  direttiva comunitaria 91/533/CEE, recante obblighi di
  informazione sulle condizioni applicabili al contratto o al
  rapporto di lavoro, per le parti compatibili con la struttura
  dei rapporti di cui al predetto articolo.
     2.  Il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto
  legislativo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, che adegui alle particolari
  caratteristiche dei lavoratori di cui all'articolo 1 i sistemi
  di formazione previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito degli
  stanziamenti previsti dalle singole norme e senza oneri
  aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
     3.  Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti alle
  Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il parere
  entro trenta giorni.  Trascorso detto termine, il decreto o i
  decreti potranno comunque essere emanati.
     4.  Criteri fondamentali per la delega sono i seguenti:
  pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria;
  considerazione della peculiarità dei rapporti in questione,
  con l'obiettivo di ottenere il maggiore risultato per la
  tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di
  informazione, per la formazione permanente e continua, senza
  aggravi per le imprese.  In particolare, all'interno del
  sistema formativo devono individuarsi modalità tali da
  consentire la migliore qualificazione professionale dei
  lavoratori di cui all'articolo 1.
 
DATA=990205 FASCID=DDL13-5651 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=TR NSTA=5651 TOTPAG=0013 TOTDOC=0018 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=028 PAGFIN=0011 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=565100 00 FASCIDC=13DDL5651 SORTNAV=0565100 000 00000 ZZDDLC5651 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati