| 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 1.583 milioni per l'anno 1999, in lire
1.576 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.583 milioni annue a
decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti varizazioni di bilancio.
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