Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66787
DDL5655-0002
Progetto di legge Camera n. 5655 - testo presentato - (DDL13-5655)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5655. TESTIPDL
...C5655.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5655 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
  inserisce, a dibattito già avviato, accanto alle numerose
  altre presentate da deputati dei più diversi orientamenti
  politici e personali.
     Questo testo rappresenta la raccolta, in forma coerente,
  di una serie di emendamenti presentati dalla prima firmataria
  della proposta di legge in oggetto, indispensabili per
  salvaguardare almeno al minimo i valori fondamentali della
  vita e della famiglia, a fronte di un testo estremamente
  pericoloso uscito dai lavori della Commissione.  Pericoloso
  diciamo, e non solo un brutto testo.  In esso infatti, accanto
  ad alcune esplicite scelte di disvalore (il testo della
  Commissione ammette infatti, ad esempio, la fecondazione
  eterologa) vi sono alcune scelte implicite anche peggiori,
  perché volte direttamente o indirettamente ad uccidere
  embrioni - cioè a sopprimere vite umane - e per di più
  subdolamente compiute, dal momento che non derivano da parole
  del progetto di legge ma da suoi colpevoli silenzi.
     Solo un paio di esempi, fra i tanti:
       1) per quanto possa sembrare paradossale, in nessuno
  degli articoli è mai prevista alcuna tutela dell'embrione, non
  diciamo come vita umana, ma neppure come cosa: dal momento
  della fecondazione dell'ovulo a quello dell'impianto
  nell'utero della donna esso non è soggetto né oggetto di
  diritti.  Possiamo rilevare che, se si affida la propria
  automobile al carrozziere per una riparazione e questi ce la
 
                               Pag. 2
 
  danneggia, ci possiamo almeno rivalere su di lui.  Nel caso di
  embrioni generati da nostri gameti e conservati in una
  struttura autorizzata, in attesa del trasferimento nell'utero,
  questo invece non è possibile.  Si arriva alla bizzarria del
  capo III, recante "Disposizioni concernenti la tutela del
  nascituro" all'interno del quale il nascituro non è mai
  neppure citato, né come concepito, né come embrione né in
  qualunque altro modo;
       2) la sperimentazione sugli embrioni è teoricamente
  proibita, ma le sanzioni previste per i trasgressori sono
  ridicole: reclusione fino a tre anni (il che significa, grazie
  alla depenalizzazione per i reati che prevedono questo tipo di
  pena, neppure un giorno di carcere), nonché una multa da 4 a
  20 milioni di lire, cifra evidentemente irrisoria,
  specialmente se rapportata agli investimenti medi in questo
  settore.
     Per chi poi si spinga oltre, producendo ibridi e chimere
  (cioè congiungendo il patrimonio genetico umano a quello di
  animali) oppure clonando l'essere umano, sono sì previste pene
  e sanzioni più pesanti (rispettivamente, da sei a dodici anni
  di carcere per ibridi o chimere, e da dieci a venti per la
  clonazione) tuttavia solo per l'esperimento compiuto: il
  tentativo di generare ibridi, chimere o cloni - che è poi lo
  stato attuale delle sperimentazioni scientifiche - non è
  sanzionato affatto.
     Numerosi altri sono gli esempi di pecche morali in
  conseguenze giuridiche, e persino logiche, all'interno del
  testo della Commissione, alle quali si è cercato di porre
  rimedio con gli emendamenti presentati, che danno vita alla
  presente proposta di legge.
     Testo identico viene contemporaneamente presentato al
  Senato della Repubblica dal senatore Franco Zeffirelli, da
  sempre impegnato in difesa del valore della vita.
     Lo scopo di questo lavoro, accanto alle altre proposte ed
  interventi che, allo stesso modo, concorrono nel tentativo di
  offrire una vera difesa della vita umana sin dal concepimento,
  è quello di giungere ad una legge organica in materia di
  procreazione assistita, coerente con i princìpi espressi nella
  nostra Costituzione, e perciò rispettosa della dignità della
  persona e volta alla tutela della famiglia.  Per questa
  ragione, se la proposta di legge all'esame della Camera dei
  deputati non sarà radicalmente modificata, si ricorrerà allo
  strumento del  referendum  abrogativo per le parti
  inaccettabili.  D'altro canto, sempre più emerge con chiarezza
  che dietro questa falsa linea di progresso scientifico e
  tecnico si nascondono interessi finanziari e commerciali che
  mirano ad utilizzare queste nuove opportunità per finalità che
  niente hanno a che vedere con il bene della persona e con un
  progresso vero della civiltà.
     Noi non vogliamo che l'Italia imbocchi questa strada e
  facciamo appello alla coscienza civile degli italiani e alla
  solidarietà della società internazionale più avvertita di
  questo pericolo.  Nel fare questo, mentre da un lato si propone
  un'organica legge in materia, dall'altro si richiama il valore
  della risoluzione del Parlamento europeo approvata il 12 marzo
  1997 che, intervenendo per la tutela della dignità e dei
  diritti dei singoli come priorità assoluta rispetto a
  qualsiasi interesse sociale o di terzi, chiede una esplicita
  messa al bando, a livello mondiale, della clonazione di essere
  umani.  Nella stessa direzione si è mosso il Consiglio d'Europa
  raccomandando (atto n. 1046 del 1986) l'adozione dello Statuto
  biologico dell'embrione ed una regolamentazione estremamente
  rigida e severa per le sperimentazioni in materia.
     La presente proposta di legge è composta da 22 articoli.
  Nel capo I (articoli 1-3), nell'indicare i princìpi generali e
  gli interventi ritenuti ammissibili contro la sterilità e la
  infertilità, ci si muove secondo l'orientamento che la
  sterilità può essere considerata una malattia, in quanto
  patologia della funzione riproduttiva, ma che le tecniche di
  procreazione medicalmente assistita non sono terapie della
  sterilità o della infertilità, ma costituiscono una delle
  possibili soluzioni ai problemi della procreazione.
     In particolare, nella formulazione dell'articolo 1 si
 
                               Pag. 3
 
  indicano i soggetti coinvolti nelle tecniche i cui diritti
  devono essere tutelati: non solo la coppia di coniugi che ha
  fatto ricorso alle tecniche ma anche il nascituro.  Non si fa
  questione del diritto naturale della coppia alla
  procreazione.
     L'articolo 2 promuove le ricerche sulle cause della
  sterilità e dell'infertilità e favorisce gli interventi
  necessari per prevenirle, rimuoverle e ridurne gli effetti.
     L'articolo 3, che modifica la legge 29 luglio 1975, n.
  405, istitutiva dei consultori familiari, prevede un'attività
  di formazione e di informazione attraverso le strutture
  regionali e l'attività dei Ministeri interessati anche in
  materia di procreazione medicalmente assistita, per evitare
  che questo argomento sia trattato da una struttura diversa da
  quella che si occupa di tutte le problematiche familiari.
  L'intenzione è quella di istituire un consultorio unico per
  l'assistenza alla famiglia e alla maternità, nel quale si
  ragioni, insieme agli aspiranti genitori, anche
  dell'eventualità di adottare un figlio oltre che di averlo
  attraverso le tecniche in questione.
     Nel capo II (articoli 4-7), relativo all'accesso alle
  tecniche, si ammette il ricorso ad esse solo quando è
  accertata l'impossibilità di rimuovere le cause impeditive
  della procreazione, tenendo conto dell'età e della salute
  della donna, dell'obbligo di garantire al bambino di essere
  concepito, di nascere e di venire allevato in un ambiente
  familiare adeguato, almeno secondo quanto prevede la legge
  sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184); inoltre è
  stabilito che le cause della sterilità o della infertilità
  siano sempre accertate e certificate dal medico, senza
  interpretazioni ambigue.  In nome del bene del nascituro e
  della stabilità dell'unione coniugale è consentita solo la
  fecondazione di tipo omologo, cioè mediante l'impiego di
  gameti provenienti dalla coppia di coniugi che ne ha fatto
  richiesta.  Altro principio fondamentale contenuto nei citati
  articoli è che la tutela dell'embrione umano quale essere
  umano sin dal concepimento deve essere alla base anche delle
  tecniche di procreazione e in tale senso vanno i divieti di
  cui ai capi VI, VII e VIII della presente proposta di
  legge.
     Viene inoltre ribadito il divieto di consentire l'utilizzo
  dei gameti estranei alla coppia di coniugi che ricorre alla
  procreazione assistita.  Non si capisce perché una coppia che
  decida di assumersi la responsabilità di generare una nuova
  vita umana non sia disponibile alla responsabilità del
  matrimonio.  I coniugi che ricorrono a queste tecniche di
  fecondazione devono avere un'età potenzialmente fertile; è
  perciò ritenuta inammissibile la fecondazione dopo la morte
  dei coniugi.  Le tecniche, in sostanza, devono essere
  utilizzate solo nell'ambito del vincolo del matrimonio e della
  famiglia così come è tutelata dalla Costituzione.
     L'articolo 6 stabilisce che il medico, nell'informare la
  coppia sui metodi e sui possibili effetti collaterali delle
  tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), deve
  essere affiancato dal consultorio familiare, quale
  équipe  di esperti comprendente anche l'assistente
  sociale, il legale e lo psicologo.  Altre soluzioni sono
  insufficienti e comunque generano un conflitto di competenze
  con strutture già esistenti con compiti equivalenti, come i
  consultori.  La coppia deve inoltre essere informata sulle
  probabilità di successo della tecnica, ma prima ancora sulle
  speranze di vita di ciascuno degli embrioni, poiché ognuno di
  essi è un essere umano.  Prima di procedere alle tecniche di
  PMA deve essere prospettata alla coppia la possibilità di
  ricorrere all'adozione o all'affidamento, in quanto questi
  ultimi costituiscono una possibile risposta al legittimo
  desiderio della coppia di avere dei figli.
     Il comma 2 richiede per l'accesso alle tecniche la
  formazione di una volontà libera da ogni condizionamento in
  entrambi i coniugi, volontà che può essere revocata fino a
  quando non si procede all'applicazione della tecnica
  stessa.
     Il comma 3 è di fondamentale importanza in quanto
  riconosce lo  status  di figlio legittimo della coppia al
  concepito, sul quale nessuno può rivendicare diritti o poteri
 
                               Pag. 4
 
  e ciò vale anche per il figlio non ancora nato, proprio in
  virtù delle particolari condizioni del suo concepimento.
     L'articolo 7 indica gli organi a cui è attribuito il
  compito di definire le linee guida sulle tecniche di PMA.  Data
  la delicatezza e la continua evoluzione scientifica della
  materia in questione, è necessario che le linee sulle tecniche
  di PMA siano aggiornate almeno ogni tre anni.
     Nel capo III (articoli 8-10), si definiscono i diritti del
  nascituro.  Si è ritenuto opportuno inserire a questo punto un
  nuovo articolo, rispetto al testo della Commissione, per
  introdurre un divieto richiesto, prima che dalla morale, dalla
  logica: non può essere consentito il ricorso all'aborto, ai
  sensi della legge n. 194 del 1978, per coloro che ricorrono
  alle tecniche di PMA.  Si riconosce, inoltre, lo  status
  di figlio legittimo della coppia non solo al nato ma anche al
  concepito, mentre permangono il divieto di disconoscimento di
  paternità e di anonimato della madre.
     Nel capo IV (articoli 11-12), si individuano le strutture
  autorizzate alla applicazione delle tecniche di PMA, e si
  istituisce un registro nazionale delle strutture autorizzate
  alla applicazione delle tecniche di PMA.  Si prevede, inoltre,
  uno scambio reciproco di informazioni tra l'Istituto superiore
  di sanità e le società scientifiche.  All'Istituto superiore di
  sanità è attribuita la funzione di controllo e di ispezione
  sulle strutture autorizzate che devono prestare massima
  collaborazione.
     Nel capo V (articolo 13) sono elencati i divieti relativi
  alla sperimentazione, alla commercializzazione, alla donazione
  e a qualunque intervento possa offendere la vita umana e la
  famiglia.  Per questo, l'articolo 13 vieta il prelievo di
  gameti ed embrioni per destinarli alle tecniche senza il
  consenso dei soggetti a cui sono prelevati.  Vieta, inoltre,
  l'uso di gameti per un fine diverso da quello per il quale è
  stato espresso il consenso.
     Le lettere  b)  e  c)  del comma 1 del citato
  articolo 13 vietano la cessione anche a titolo gratuito di
  gameti ed embrioni.  L'embrione è un essere umano e pertanto
  non può essere oggetto né di donazione né di compravendita.  La
  lettera  d)  del medesimo comma vieta in modo assoluto
  ogni forma di pubblicità che riguardi non solo le tecniche di
  PMA ma anche le stesse strutture che le applicano.  La lettera
  e)  vieta la generazione di embrioni in numero superiore
  a quelli destinati al trasferimento in utero.  Non si può
  consentire lo spreco di vite umane.  La lettera  f)  non
  consente di generare embrioni dopo la morte di uno dei
  soggetti che ne avevano originariamente fatto richiesta, anche
  se il prelievo di gameti fosse avvenuto quando erano viventi
  entrambi.  La questione della morte di uno dei due coniugi in
  presenza di un embrione già generato è molto complessa, ed
  interpella profondamente la coscienza.  Ciò suggerisce lo
  stralcio della materia rispetto alla questione, meno
  complessa, della morte dopo il prelievo dei gameti ma prima
  della fecondazione.
     L'ultimo comma vieta qualsiasi forma di surrogazione della
  madre, di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo
  di gravidanza.
     Il capo VI (articolo 14) definisce la clonazione umana
  come un processo volto ad ottenere la riproduzione di un
  essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,
  eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico
  nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto e dopo tale
  definizione ne fa assoluto divieto.  Ora, il reato di
  clonazione costituisce un delitto grave per il quale bisogna
  stabilire la pena più severa prevista dal codice penale.  Per
  il tentativo di clonazione deve essere prevista la stessa pena
  in quanto allo stato attuale la ricerca è comunque ancora sul
  piano di tentativi, di esperimenti di laboratorio, per cui non
  si può rischiare di lasciare impunito anche solo il tentativo
  di clonazione umana.  Il capo VII (articolo 15) vieta la
  sperimentazione sugli embrioni umani.  La ricerca clinica e
  sperimentale sull'embrione è consentita solo a scopo
  terapeutico per curare l'individuo singolo, non le possibili
  patologie degli embrioni in generale, quando vi sia il
  consenso della coppia che vi ha fatto ricorso.
     Il capo VIII (articolo 16) è dedicato alle sanzioni
  penali: si prevedono pene estremamente dure per chi viola i
 
                               Pag. 5
 
  divieti e le disposizioni della legge fino alla previsione
  dell'ergastolo per chi imbocchi la strada della clonazione.
     L'articolo 17 concerne le sanzioni amministrative.
     Nel capo IX, dedicato alle disposizioni transitorie e
  finali, si definisce l'obbligo per il Ministro della sanità di
  presentare una relazione annuale al Parlamento su tale
  materia, si stabiliscono i termini per la tutela della
  riservatezza e le norme in materia per i soggetti che
  dichiarano l'obiezione di coscienza riguardo all'applicazione
  di tecniche di PMA.
 
DATA=990205 FASCID=DDL13-5655 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5655 TOTPAG=0018 TOTDOC=0033 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0005 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=565500 00 FASCIDC=13DDL5655 SORTNAV=0565500 000 00000 ZZDDLC5655 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati