| (Finalità).
1. La presente legge disciplina le tecniche di
procreazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità che si manifestano nella donna, nell'uomo o nella
coppia, volte a facilitare la procreazione, qualora i metodi
terapeutici risultino inadeguati o non idonei, tutelando i
diritti della coppia di coniugi che ne ha fatto richiesta e
del nascituro.
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