| (Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo
il primo comma è inserito il seguente:
"Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità
provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente
per territorio, a fornire un'informazione completa sulle
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opportunità e sulle procedure per l'adozione o per
l'affidamento familiare, nonché ad offrire servizi di
informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai
problemi della sterilità e della infertilità".
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