| (Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità
inspiegata dopo due anni di tentativi di procreazione, tenuto
conto della salute e dell'età della donna e quando sussistono
tutti i requisiti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184,
ovvero ai casi di sterilità o di infertilità con cause
accertate sempre certificate. Le tecniche di procreazione
medicalmente assistita possono essere adottate unicamente
mediante l'impiego di gameti provenienti dalla coppia di
coniugi che ne ha fatto richiesta.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti princìpi:
a) correlazione della tecnica proposta rispetto
alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di
invasività;
b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico
più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito
tentativi meno invasivi;
c) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6;
d) tutela dell'embrione umano quale essere umano
sin dal momento del concepimento che ha diritto alla vita,
alla famiglia e all'identità genetica e psicologica.
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3. Non è consentito il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
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