| (Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma
1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso,
coniugate e viventi al momento della fecondazione dell'ovulo,
in età potenzialmente fertile e comunque non superiore a
quaranta anni, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
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