| (Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso
ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita il medico, avvalendosi del servizio di
assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui all'articolo
1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, come modificato
dall'articolo 3 della presente legge, informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui
possibili effetti collaterali sanitari e psicologici
conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle
probabilità di successo e sui rischi derivanti dalle stesse
nonché sulla speranza di vita o sui rischi di morte di
ciascuno degli embrioni generati, nonché sulle relative
conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per
colui a cui è riconosciuta la paternità. Alla coppia deve
essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di
adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come alternativa alla procreazione medicalmente
assistita. Le informazioni indicate dal presente comma e
quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei
confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle
tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione
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di una volontà consapevole e validamente espressa di entrambi
i coniugi che richiedono l'applicazione di tali tecniche.
2. La libera volontà di entrambi i coniugi di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
espressa per iscritto al medico responsabile della struttura,
secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e
giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della
tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette
giorni. Il medico che esegue il trattamento deve assicurarsi
che il consenso della coppia persista nel momento in cui si
procede all'applicazione della tecnica di procreazione. La
volontà può essere comunque revocata da ciascuno dei soggetti
indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione
dell'ovulo.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il concepito deve
essere considerato figlio legittimo della coppia che ha
espresso la volontà di accedere alla tecnica di procreazione e
nessun soggetto o ente può rivendicare diritti o poteri sul
concepito stesso.
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