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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66795
DDL5655-0010
Progetto di legge Camera n. 5655 - testo presentato - (DDL13-5655)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C5655. TESTIPDL
...C5655.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5655 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Consenso informato).
     1.  Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso
  ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione
  medicalmente assistita il medico, avvalendosi del servizio di
  assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui all'articolo
  1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, come modificato
  dall'articolo 3 della presente legge, informa in maniera
  dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui
  possibili effetti collaterali sanitari e psicologici
  conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle
  probabilità di successo e sui rischi derivanti dalle stesse
  nonché sulla speranza di vita o sui rischi di morte di
  ciascuno degli embrioni generati, nonché sulle relative
  conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per
  colui a cui è riconosciuta la paternità.  Alla coppia deve
  essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di
  adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983,
  n. 184, come alternativa alla procreazione medicalmente
  assistita.  Le informazioni indicate dal presente comma e
  quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei
  confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle
  tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione
 
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  di una volontà consapevole e validamente espressa di entrambi
  i coniugi che richiedono l'applicazione di tali tecniche.
     2.  La libera volontà di entrambi i coniugi di accedere
  alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
  espressa per iscritto al medico responsabile della struttura,
  secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e
  giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17,
  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della
  tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette
  giorni.  Il medico che esegue il trattamento deve assicurarsi
  che il consenso della coppia persista nel momento in cui si
  procede all'applicazione della tecnica di procreazione.  La
  volontà può essere comunque revocata da ciascuno dei soggetti
  indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione
  dell'ovulo.
     3.  Decorso il termine di cui al comma 2, il concepito deve
  essere considerato figlio legittimo della coppia che ha
  espresso la volontà di accedere alla tecnica di procreazione e
  nessun soggetto o ente può rivendicare diritti o poteri sul
  concepito stesso.
 
DATA=990205 FASCID=DDL13-5655 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5655 TOTPAG=0018 TOTDOC=0033 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=012 PAGFIN=0009 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=565500 00 FASCIDC=13DDL5655 SORTNAV=0565500 000 00000 ZZDDLC5655 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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