| (Linee guida).
1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore
di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per
tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate almeno ogni tre anni, in
rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime
procedure previste al comma 1.
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