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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


668
DDL0049-0007
Progetto di legge Camera n. 49 - testo presentato - (DDL13-49)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.62 dello stampato)
...C49. TESTIPDL
...C49.
...Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.
Pag. 62 Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC49 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
  117, è sostituito dal seguente:
      "Art. 4 - 1. Le aliquote di valutazione vengono
  fissate in:
         a) cinque unità annue per generale di brigata,
  fino al 1999;
         b) tredici unità annue per colonnello del ruolo
  normale, fino al 1999;
         c) trenta unità annue per tenente colonnello del
  ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;
         d) ottantacinque unità per capitano del ruolo
  normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per
  capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.
       2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di
  maggiore del ruolo normale vengono fissate in:
         a) settantacinque unità per l'anno 1995;
         b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;
         c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi
  nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal
  2001 al 2005.
       3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio
  permanente effettivo dei Carabinieri con anzianità di grado
  pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei,
  promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal
  giorno successivo al compimento della predetta anzianità.  Dal
  1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene
  con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque
  anni".
      2.  Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24
  marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle
  tabelle allegate al presente decreto.
      3.  Qualora il numero delle domande presentate ai sensi
  dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
  117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei
  posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in
  aumento agli altri gradi, nel limite dei posti
  complessivamente previsti per ciascuna specialità.
 
DATA=960430 FASCID=DDL13-49 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0049 TOTPAG=0069 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0062 RIGINIZ=001 PAGFIN=0062 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=62 PAGEFIN=62 SORTRES= SORTDDL=004900 00 FASCIDC=13DDL0049 SORTNAV=0004900 000 00000 ZZDDLC49 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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