| 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
117, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - 1. Le aliquote di valutazione vengono
fissate in:
a) cinque unità annue per generale di brigata,
fino al 1999;
b) tredici unità annue per colonnello del ruolo
normale, fino al 1999;
c) trenta unità annue per tenente colonnello del
ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;
d) ottantacinque unità per capitano del ruolo
normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per
capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.
2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di
maggiore del ruolo normale vengono fissate in:
a) settantacinque unità per l'anno 1995;
b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;
c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi
nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal
2001 al 2005.
3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio
permanente effettivo dei Carabinieri con anzianità di grado
pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei,
promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal
giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal
1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene
con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque
anni".
2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24
marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle
tabelle allegate al presente decreto.
3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei
posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in
aumento agli altri gradi, nel limite dei posti
complessivamente previsti per ciascuna specialità.
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