| (Disconoscimento della paternità e
divieto dell'anonimato della madre).
1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o
riconosciuto ai sensi dell'articolo 9 non è ammessa l'azione
di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235
del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai
sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto
disposto dal comma 2 del presente articolo.
2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è
ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero
3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso, è
ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il
concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione della
tecnica di procreazione medicalmente assistita in relazione
alla quale sia stata sottoscritta la dichiarazione di volontà
di cui all'articolo 6 della presente legge. L'azione indicata
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dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora si
provi la stessa circostanza di cui al periodo precedente del
presente comma.
3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di
tecniche di procreazione medicalmente assistita non può
dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi
dell'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
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